Art. 2

In vigore dal 6 nov 1999
1. Le somme riscosse dal comune, a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi interessi e sanzioni, a seguito delle operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica o d'ufficio, di irrogazione delle sanzioni od a seguito della emissione di altri provvedimenti, sono di spettanza dello Stato per la parte corrispondente all'aliquota del tre per mille, mentre la parte residua è trattenuta dal comune. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il comune, nel mese di giugno del 2000, invia un "elenco delle riscossioni ICI 1993" protocollato, datato e firmato dal sindaco o da un assessore delegato, contenente, distintamente per ciascun contribuente, l'indicazione: del nome e cognome o ragione sociale, del codice fiscale, degli estremi del provvedimento, degli ammontari integrali delle riscossioni a titolo di imposta o maggiore imposta, di maggiorazione di imposta ai sensi del predetto articolo 11, comma 1, terzo periodo, di interessi e di sanzioni; successivi elenchi integrativi, similmente compilati, sono inviati nel mese di giugno di ciascun anno; nel primo elenco è specificata anche l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993. Per i provvedimenti impugnati dai contribuenti, le relative riscossioni sono inserite negli elenchi solo successivamente alla intervenuta definizione e nell'ammontare definito. 3. Il comune invia gli elenchi al centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale è compreso. Per i comuni della regione Lombardia l'invio è effettuato al centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Marche, Toscana ed Umbria, l'invio è effettuato al centro di servizio di Pescara. 4. I centri di servizio: a) determinano, separatamente per ciascun elenco, l'ammontare delle somme di spettanza dello Stato, in base ad un rapporto semplice tra l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993 e l'aliquota del 3 per mille; b) invitano il comune, dandone comunicazione al competente Dipartimento provinciale del Tesoro - Ragioneria provinciale dello Stato, a versare, entro sessanta giorni, le predette somme, presso la competente tesoreria provinciale dello Stato, facendole affluire al capitolo 3758 dell'entrata del bilancio dello Stato. 5. Il predetto Dipartimento - Ragioneria provinciale dello Stato verifica che il comune esegua il versamento.
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