Art. 1
In vigore dal 6 nov 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l', comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, in forza del quale è stata trasferita dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, accertamento e riscossione, anche coattiva, applicazione delle sanzioni e degli interessi, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993;
Visto che, in base al medesimo , comma 1, le predette operazioni devono essere effettuate dai comuni secondo le disposizioni stabilite nel citato decreto legislativo n. 504 del 1992;
Visto l', comma 3, della predetta legge n. 146 del 1998, in base al quale anche ai rimborsi dell'ICI, o maggiore ICI, indebitamente versata dai contribuenti, devono provvedere i comuni;
Visto che, ai sensi dello stesso comma 3, le somme riscosse dai comuni, a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993 e relativi interessi e sanzioni, a seguito dell'effettuazione delle predette operazioni di liquidazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni, continuano ad essere di spettanza dello Stato, limitatamente alla parte corrispondente all'aliquota del 3 per mille;
Visto che, sempre in forza del predetto comma 3, i comuni hanno diritto alla restituzione, a carico del bilancio dello Stato, della parte delle somme rimborsate ai contribuenti, a titolo di ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e relativi interessi, corrispondente all'aliquota del 4 per mille;
Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali;
Visto che occorre adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, per stabilire i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel predetto comma 3 dell' della legge n. 146 del 1998;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni contenute nell', comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché in forza dell' della stessa legge n. 75 del 1993, i minori estimi, stabiliti con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni, non si applicano ai fini dell'ICI relativa all'anno 1993;
Visto l' del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, per effetto del quale la quantificazione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per gli anni 1994 e successivi viene definitivamente fissata sulla base di situazioni già rilevate a prestabilite date;
Considerato che per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza a gestire l'ICI 1993, secondo le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504 del 1992, era già di spettanza dei comuni stessi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6845 del 15 gennaio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, adotta i provvedimenti di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), o maggiore imposta, indebitamente corrisposta dai contribuenti per l'anno 1993, anche se determinati dalle liquidazioni operate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Se il diritto al rimborso non risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure non consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contribuente presenta al comune in favore del quale ha eseguito il versamento, istanza di rimborso, anche mediante raccomandata, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ovvero entro il più lungo termine di sei mesi decorrente dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Le istanze di rimborso già presentate si considerano comunque regolarmente prodotte e sono, a cura dell'ufficio od ente cui sono pervenute, diversi dal comune competente, trasmesse a quest'ultimo, unitamente alla relativa documentazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, specificando contestualmente quali sono i rimborsi già disposti.
3. Delle controversie in materia di rimborso dell'ICI 1993, pendenti, alla data di entrata in vigore della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, il competente ufficio delle entrate dà notizia al comune interessato affinché questo possa intervenire volontariamente nel giudizio. Nel caso di mancato intervento in giudizio, le sentenze definitive di condanna fanno comunque stato nei confronti del medesimo e sono trasmesse, a cura dell'ufficio delle entrate che è stato parte nel giudizio, al comune competente affinché provveda a disporre il rimborso.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base delle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni, ivi compresa quella relativa alla misura degli interessi sull'imposta rimborsata. Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
5. Il comune esegue il rimborso integrale dell'imposta o maggiore imposta indebitamente versata per l'anno 1993, con i relativi interessi, e nel corso del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale invia un "elenco dei rimborsi ICI 1993" protocollato, datato e firmato dal sindaco o da un assessore delegato, contenente, distintamente per ciascun contribuente, l'indicazione: del nome e cognome o ragione sociale, del codice fiscale, degli estremi del provvedimento di rimborso o della sentenza, dell'ammontare dell'imposta rimborsata, dell'ammontare dei relativi interessi corrisposti; successivi elenchi integrativi, similmente compilati, sono inviati alla fine di ogni anno; nel primo elenco è specificata anche l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993.
6. Negli elenchi non sono compresi i rimborsi originati dall'annullamento delle delibere con le quali i comuni hanno determinato l'aliquota ICI 1993 in misura superiore al 4 per mille; non sono, altresì, compresi i rimborsi disposti a seguito di annullamento, anche parziale, di provvedimenti di liquidazione, accertamento od irrogazione di sanzioni, emessi dal comune. A tal fine, in calce a ciascun elenco il sindaco o l'assessore delegato attesta che i rimborsi non sono stati disposti per le cause di cui al presente comma; attesta, altresì, che non sono stati disposti rimborsi a seguito della diminuzione degli estimi catastali, stabilita con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni, non dando essa origine ad indebiti versamenti per l'anno di imposta 1993.
7. Il comune invia gli elenchi al centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale è compreso. Per i comuni della regione Lombardia, l'invio è effettuato al centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Marche, Toscana ed Umbria, l'invio è effettuato al centro di servizio di Pescara.
8. I centri di servizio:
a) determinano, separatamente per ciascun elenco, l'ammontare delle somme da restituire al comune; la restituzione, per imposta ed interessi, è integrale, se nel comune vigeva per l'anno 1993 l'aliquota del 4 per mille; è, invece, quantificata nella misura corrispondente all'aliquota del 4 per mille, se nel comune vigeva per il predetto anno 1993 una aliquota superiore, mediante un rapporto semplice;
b) inviano, entro il mese successivo a quello di ricevimento degli elenchi, alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti in relazione alla regione di appartenenza dei comuni interessati, prospetti riepilogativi con l'indicazione delle somme complessivamente spettanti a ciascun comune e la specificazione dell'elenco comunale corrispondente.
9. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base dei prospetti di cui alla lettera b) del comma 8, emettono ordinativi di pagamento in favore dei comuni aventi diritto, estinguibili mediante accreditamento in contabilità speciale oppure sul conto corrente postale limitatamente ai comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello indicato nell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.2.2. - Restituzioni e rimborsi di imposte - capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
Storico versioni
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