Art. 3

Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali

In vigore dal 26 ott 1999
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali 1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. 2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi. 3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
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