Art. 3
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
In vigore dal 26 ott 1999
Elenco nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali
1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-08;350#art-3