Art. 1

Finalità ed ambito d'applicazione

In vigore dal 26 ott 1999
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732; Adotta il seguente regolamento: . Finalità ed ambito d'applicazione 1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. 2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
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