Art. 1
Finalità ed ambito d'applicazione
In vigore dal 26 ott 1999
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732;
Adotta
il seguente regolamento:
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Finalità ed ambito d'applicazione
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.
2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-08;350#art-1