Art. 2

In vigore dal 4 dic 1999
1. All'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, dopo il comma 3, come ripristinato dall', è aggiunto il seguente: " 4. Gli istruttori di cui al precedente comma possonosvolgere le proprie funzioni, purchè mantegano latitolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 luglio 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 367
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