Art. 1

In vigore dal 4 dic 1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida; Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole; Visto l'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317; Visto l' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere n. 2058 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda - nell'adunanza del 16 dicembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: . 1. All' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: "il comma 3 dell'art. 9".
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