Art. 1
In vigore dal 4 dic 1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida;
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole;
Visto l'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
Visto l' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere n. 2058 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda - nell'adunanza del 16 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. All' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: "il comma 3 dell'art. 9".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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