Art. 2

In vigore dal 25 ago 1999
Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 luglio 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222
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