Art. 2
In vigore dal 25 ago 1999
Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 luglio 1999
Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-07-02;274#art-2