Art. 1

In vigore dal 25 ago 1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista legge n. 68 in data 2 febbraio 1960 "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici"; Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51; Vista la legge n. 616 in data 5 giugno 1962, "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; Vista la legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 "Norme sulla navigazione da diporto", e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 in data 8 novembre 1991 "approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)"; Visto il decreto ministeriale n. 232 in data 21 gennaio 1994 "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto"; Ritenuto necessario consentire l'utilizzo di strumenti al passo con l'evoluzione ed il progresso tecnologico anche al fine di non ostacolare le ricerche volte a migliorarne le caratteristiche e l'affidabilità; Visto il parere dell'Istituto idrografico della Marina, espresso con il foglio n. C.G.R.P. 05149, in data 5 maggio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3517/UL in data 2 luglio 1999; Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999, Adotta il seguente regolamento: . Le carte nautiche su supporto cartaceo prescritte per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera dai regolamenti approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982, possono essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione, che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.
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