Art. 2

In vigore dal 8 set 1999
1. In attuazione della disposizione di cui all', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esame per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è richiesta un'età non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-02;295#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo