Art. 1

In vigore dal 8 set 1999
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 che include tra le Forze di polizia il Corpo forestale dello Stato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, recante regolamento sui requisiti psicoattitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988 con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale ufficiali del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici, tra l'altro, delle Forze di polizia, ed in particolare gli , comma 1 e 6, comma 2; Visto il D.D.G. 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 91 del 21 novembre 1997, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per la nomina di milleseicento allievi agenti del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l', comma 1, lettera b), che include tra i requisiti di partecipazione il mancato superamento del trentesimo anno di età, limite espressamente dichiarato insuperabile per il combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201/1995 e dell', comma 6, della legge n. 127/1997; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo ed in particolare l', comma 6, concernente l'abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 26 agosto 1998, n. 9/1998, in ordine al suddetto , comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la quale è stato trasmesso alle amministrazioni interessate il parere della prima sezione del Consiglio di Stato del 15 luglio 1998, n. 492/1998; Considerato che le attività demandate al Corpo forestale dello Stato richiedono una particolare sana e robusta costituzione fisica nonché il possesso di requisiti psicofisici specifici necessariamente connessi al raggiungimento di una certa età; Considerato altresì che in base a tale parere la prosecuzione di concorsi già banditi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e contenenti limitazioni in contrasto con quanto dalla stessa prescritto è subordinata alla conferma in via regolamentare, precedente alla loro conclusione, della prevista limitazione, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Attesa quindi la necessità di adottare un regolamento che stabilisca un limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici nel Corpo forestale dello Stato per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali, di quello degli ispettori e di quello degli agenti ed assistenti, ivi compreso il concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 1997, stanti le particolari esigenze connesse alla natura del servizio espletato dal personale appartenente a detti ruoli; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; Decreta: . 1. In attuazione della disposizione di cui all', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'ammissione al concorso pubblico per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato è richiesta un'età non superiore a trentadue anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti. 2. In attuazione della medesima disposizione normativa, per l'ammissione al concorso pubblico per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è richiesta un'età non superiore a trentadue anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
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