Art. 2
In vigore dal 13 mag 1999
1. Gli operatori dell'industria alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, responsabili del trasporto e del processo di raffinazione, devono considerare quale fase fondamentale del controllo per garantire la sicurezza e la salubrità dello zucchero raffinato, secondo le procedure e i principi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche il processo di pulizia effettuato prima del carico dello zucchero greggio, tenendo conto della natura dell'ultimo carico trasportato, prima di quello di zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o cisterne a ciò utilizzati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1999-03-09;114#art-2