Art. 1
In vigore dal 13 mag 1999
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 98/28/CE della Commissione europea del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio;
Ritenuto necessario avvalersi, ai fini dell'attuazione della citata direttiva 98/28/CE, della procedura individuata all'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 15 gennaio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. In deroga alle disposizioni di cui al capitolo IV, punto 2, secondo capoverso, dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il trasporto via mare di zucchero greggio non destinato al consumo come alimento, nè come ingrediente di alimenti, prima di essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione, è consentito in vani di carico, contenitori o cisterne, non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, che:
a) prima del carico dello zucchero greggio, siano stati accuratamente puliti per asportare i residui del carico precedente e altri sedimenti, ed ispezionati per verificare l'effettiva rimozione di tali residui;
b) non abbiano contenuto, quale carico immediatamente precedente a quello di zucchero greggio, un carico liquido.
2. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni fissate dal presente regolamento:
a) l'operatore dell'industria alimentare, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, responsabile del trasporto via mare dello zucchero greggio, deve conservare la documentazione attestante la descrizione dell'ultimo carico trasportato prima di quello di zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o nelle cisterne a ciò utilizzati nonché il tipo e l'efficacia del processo di pulizia effettuato prima del trasporto dello zucchero greggio;
b) la documentazione di cui alla lettera a) deve accompagnare il carico durante tutte le fasi del trasporto alla raffineria, il cui responsabile deve conservarne copia. Detta documentazione deve riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile, in una o più lingue dell'Unione europea, la seguente dicitura: "Questo prodotto non può essere destinato al consumo umano prima della sua raffinazione".
3. L'operatore dell'industria alimentare di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sia quello responsabile del trasporto dello zucchero greggio che della sua raffinazione, fornisce, su richiesta dei competenti organi di controllo alimentare, la documentazione di cui al comma 2.
4. Lo zucchero greggio trasportato via mare in vani di carico, contenitori o cisterne non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, prima di poter essere considerato adatto al consumo come alimento o ingrediente di alimenti, deve essere sottoposto ad un completo ed efficace processo di raffinazione.
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