Art. 2

Norme transitorie

In vigore dal 24 apr 1999
1. Per i soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all' non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 dicembre 1998 p. Il Ministro: Pinza Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 353
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-12-30;517#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo