Art. 1

Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari

In vigore dal 24 apr 1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico") emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Visto l'articolo 108, comma 1, del testo unico, in base al quale i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito "intermediari finanziari") devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.; Visto l'articolo 108, comma 2, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998; Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: . Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari 1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-12-30;517#art-1

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