Titolo I

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 2 mar 1999
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera b), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all', comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998; Sentito il Ministero della sanità; Sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi; Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.32 del 9 novembre 1998; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all' della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale. 2. Ai sensi del regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, , comma 1, lettera a), e comma 2; d) per legge, la legge 18 febbraio 1989, n. 56; e) per istituti di cui all' della legge, i soggetti pubblici e privati, quest'ultimi costituiti ed ordinati ai sensi del codice civile, aventi come finalità la istituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui alla legge stessa; f) per commissione, la commissione tecnicoconsultiva di cui all'; g) per osservatorio, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano di cui all', comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premesse: - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevedono: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - L'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente: "96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente: a) (omissis); b) il riconoscimento degli istituti di cui all', comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati". - Per il testo dell', comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, vedi nelle note all'.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-12-11;509#art-1

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