Art. 5
Norme transitorie
In vigore dal 8 mag 1999
1. La commercializzazione di prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente che non risultino conformi al presente regolamento, è consentita non oltre il 31 marzo 1999, e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 ottobre 1998
Il Ministro della sanità Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto: il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 68
Storico versioni
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