Art. 5

Norme transitorie

In vigore dal 8 mag 1999
1. La commercializzazione di prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente che non risultino conformi al presente regolamento, è consentita non oltre il 31 marzo 1999, e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 ottobre 1998 Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Visto: il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 68
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