Art. 4
Commercializzazione
In vigore dal 8 mag 1999
1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono posti in vendita con le seguenti denominazioni:
a) per i prodotti di cui all', comma 3, lettera a):
"Sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso";
b) per i prodotti di cui all', comma 3, lettera b):
"Sostituto di un pasto per il controllo del peso".
2. I prodotti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta, oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti indicazioni:
a) il valore energetico disponibile, espresso in kcal e Kj, e il contenuto di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo;
b) la quantità media di ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato I, espressa in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo. Per i prodotti di cui all', comma 3, lettera b), le informazioni sulle vitamine e sui minerali elencate nella tabella di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I sono inoltre espresse in percentuale dei valori definiti nell'allegato del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
c) istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire queste istruzioni;
d) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g il giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento può avere un effetto lassativo;
e) una menzione sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi;
f) per i prodotti di cui all', comma 3, lettera a):
1) una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in quantità adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata;
2) una dichiarazione secondo cui il prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza controllo medico;
g) per i prodotti di cui all', comma 3, lettera b), una dichiarazione secondo cui i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti.
3. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento non deve contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego, nè alla riduzione dello stimolo della fame o ad un maggiore senso di sazietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-10-07;519#art-4