Art. 3

In vigore dal 27 ott 1998
1. L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. 2. Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1 gennaio 1998. 3. L'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1998 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1998 Atti di Governo, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 226
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