Art. 1
In vigore dal 27 ott 1998
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;
Visto, altresì l'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi del medesimo articolo 33;
Considerato, infine, che l'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 settembre 1997;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell'11 febbraio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati: Classe di attività -Quantità annua di rifiuti -Auto- smaltimento art. 32 -Recupero -
Classe di Quantità annua Autosmaltimento
attività di rifiuti art. 32 Recupero -- -- -- --
Classe 1 Superiore o uguale a 200.000
tonnellate L. 2.000.000 L. 1.500.000 Classe 2 Superiore o uguale a 60.000
tonnellate e inferiore
a 200.000 tonnellate " 1.200.000 " 950.000 Classe 3 Superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a
60.000 tonnellate " 900.000 " 750.000 Classe 4 Superiore o uguale a 6.000
tonnellate e inferiore a
15.000 tonnellate " 700.000 " 500.000 Classe 5 Superiore o uguale a 3.000
tonnellate e inferiore a
6.000 tonnellate " 300.000 " 200.000 Classe 6 Inferiore a 3.000 tonnellate " 150.000 " 100.000
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