Art. 3

O g g e t t o

In vigore dal 16 ago 1998
1. L'agevolazione consiste nella detrazione dal prezzo di vendita o dal prezzo dell'installazione di una somma, pari al contributo come stabilito dall', che il costruttore o l'importatore dell'autoveicolo ovvero l'installatore dell'impianto a gas metano o GPL riconosce al soggetto che acquista un autoveicolo nuovo ovvero al soggetto che fa installare l'impianto a gas metano o a GPL. 2. Per autoveicolo si intende una autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il contributo per l'installazione di un impianto di alimentazione a gas metano o GPL può essere corrisposto anche per un autoveicolo il cui proprietario abbia già fruito delle incentivazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonché all', comma 1, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito in legge 25 novembre 1997, n. 403.
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O g g e t t o (Art. 3 Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).) — Testo vigente | Portale Normativo