Art. 5
M o d a l i t à
In vigore dal 16 ago 1998
1. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo, quale credito d'imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
2. Il contributo riconosciuto agli acquisti del veicolo nuovo di fabbrica, non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA relativa alla cessione del veicolo stesso, che resta determinata dal prezzo di listino al netto dell'IVA, ridotto dell'eventuale sconto commerciale praticato dal venditore.
3. Gli installatori recuperano l'importo della agevolazione, quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e per i successivi.
4. Il contributo riconosciuto per le installazioni di impianti di alimentazione a metano o a GPL non comporta una riduzione della base imponibile IVA, che resta determinata dal prezzo convenuto con l'installazione dell'impianto stesso.
5. La Direzione generale della motorizzazione civile, attraverso collegamento informatico, raccoglie i dati provenienti dai propri uffici periferici e li trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede in tal modo alla ricognizione degli acquisti e delle installazioni, effettuandone un monitoraggio continuo.
6. Ad avvenuto utilizzo dei nove decimi dello stanziamento annuo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Direzione generale della motorizzazione civile la imminente cessazione dell'intervento; analoga comunicazione viene trasmessa alle associazioni di categoria per gli importatori, costruttori e installatori.
7. La cessazione dell'intervento ad esaurimento delle disponibilità è comunicata tramite avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione di seguito specificata, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore e, per lo stesso periodo, gli installatori conservano:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto ovvero copia della fattura di installazione da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla legge;
b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;
c) certificato dello stato di famiglia nel caso di installazione di impianto a gas metano o GPL su autoveicolo intestato a familiari conviventi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-07-17;256#art-5