Art. 2

Competenze della sezione amministrativa

In vigore dal 28 ago 1998
1. La sezione amministrativa, organo del Ministro per le politiche agricole, è una delle due sezioni in cui è articolato il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e svolge funzioni amministrative e tecniche connesse alla materia di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164. In particolare: a) riceve le istanze di riconoscimento, modifica, revoca dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (D.O.) e ad indicazione geografica tipica (I.G.T.), al fine di acquisire idonei elementi conoscitivi; b) esamina le istanze con la relativa documentazione, ne verifica la legittimità, la completezza e la regolarità e ne trasmette copia alla Sezione interprofessionale; c) indice pubbliche audizioni e riunioni tecniche alle quali partecipano rappresentanti degli enti istituzionali e delle categorie interessate di fronte ad una commissione costituita da due rappresentanti della sezione interprofessionale, individuati nell'ambito della commissione regionale interessata uno dei quali con funzione di presidente ed un rappresentante della sezione amministrativa, designato di volta in volta dal dirigente capo della sezione amministrativa, il quale oltre a far parte della commissione come componente, svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile del procedimento. Alle pubbliche audizioni e riunioni tecniche partecipa, ove ne ravvisi l'opportunità, anche il dirigente capo della sezione amministrativa o un suo delegato; d) convoca, in occasione delle riunioni della sezione interprofessionale del Comitato, i rappresentanti delle regioni interessate; e) esamina le deliberazioni adottate dalla sezione interprofessionale e qualora riscontri un caso di manifesta inopportunità della deliberazione stessa, rivolge, su concorde avviso del direttore generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, una motivata richiesta di riesame alla sezione interprofessionale. Nei casi in cui accerti un vizio di legittimità ha l'obbligo di esercitare tutte le azioni volte a rimuovere il vizio stesso; f) effettua ricognizione periodiche delle D.O. e delle I.G.T. al fine di proporre le modifiche e le revoche previste dall'articolo 17, comma 8, lettera b) della legge n. 164/1992; g) emana, a firma del dirigente capo della sezione amministrativa, il decreto di riconoscimento, di modifica o di revoca delle denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e di approvazione, di modifica o di revoca dei relativi disciplinari di produzione; h) promuove iniziative per una migliore conoscenza e divulgazione delle caratteristiche che contraddistinguono i prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica di cui alla legge n. 64/1992; i) mantiene rapporti con organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle D.O. e I.G.T.; l) collabora con l'I.C.R.F. e con gli organismi regionali per la tutela dei vini a D.O. e I.G.T.; m) provvede, con decreto del dirigente capo della sezione amministrativa, sentita la sezione interprofessionale del Comitato, al riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati di cui all'articolo 27 della legge n. 164/1992; n) predispone il decreto del Ministro di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, secondo il procedimento previsto dal decreto ministeriale 8 giugno 1995 e ne da comunicazione alla sezione interprofessionale del Comitato; o) autorizza, con provvedimento del dirigente capo della sezione amministrativa, sentita la sezione interprofessionale, le operazioni di vinificazione e di elaborazione delle uve, dei mosti e dei vini, nonché quelle di imbottigliamento, affinamento in bottiglia ed invecchiamento dei vini a D.O. fuori delle zone di produzione previste per dette operazioni dai corrispondenti disciplinari di produzione; p) notifica agli interessati le decisioni sui ricorsi proposti avverso il giudizio di non idoneità della commissione di degustazione in sede di appello, di cui all'articolo 13 della legge n. 164/1992; q) fornisce ogni idonea documentazione agli organi legittimati a richiederla, a sostegno delle deliberazioni della sezione inteprofessionale e dei conseguenti decreti dirigenziali, nei casi di ricorsi giurisdizionali e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso tali deliberazioni e decreti; r) provvede sistematicamente alla divulgazione dei pareri forniti dalla sezione interprofessionale; s) svolge ogni altro incarico conferitole nell'ambito delle materie di cui alla legge n. 164/1992.
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