Art. 1

O g g e t t o

In vigore dal 28 ago 1998
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante disposizioni sulla "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 con il quale è stato istituito il Ministero per le politiche agricole; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunità di adottare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 3 e dell'articolo 18, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della sezione amministrativa e della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Udito il parere del ConsigIio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 marzo 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 940 C.V. del 5 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: . O g g e t t o 1. Il presente regolamento determina l'organizzazione, le competenze ed il funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-06-16;280#art-1

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