Art. 7
In vigore dal 27 ott 1998
1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze - Viale America, 201 - 00144 Roma, in seguito denominata DGPGF, e, per conoscenza, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in seguito denominato ISCTI.
2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:
a) generalità complete del richiedente;
b) ditta costruttrice, tipo, marca, modello dell'apparato da omologare.
3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica timbrata e firmata dal richiedente:
a) elenco delle specifiche tecniche;
b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato;
c) schemi a blocchi e schemi elettrici completi con indicazione ed elenco di tutti i componenti;
d) illustrazioni e fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti;
e) eventuale rapporto di prova di cui all'.
4. La documentazione, di cui al comma 3, lettera b), deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa alle altre lettere dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.
5. La DGPGF, accertata la regolarità della documentazione, qualora non sia stato presentato il rapporto di prova di cui all', provvede ad inviare all'ISCTI, incaricato di effettuare verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.
6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISCTI oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese.
7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo di quanto dovuto, l'ISCTI comunica alla DGPGF l'esito delle verifiche stesse.
8. La DGPGF provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.
9. Il richiedente, nel presentare la domanda di cui al comma 1, può chiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui:
a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;
b) è cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione.
10. La DGPGF, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.
11. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.
Storico versioni
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