Art. 6
In vigore dal 27 ott 1998
1. I rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la conformità degli apparati alle norme tecniche di cui agli , sono considerati validi ai fini del rilascio dell'omologazione, purchè gli apparati rispettino anche le norme di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocità.
3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione.
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