Art. 4
In vigore dal 8 set 1998
1. L'onere derivante dall'attuazione del PRORA, per la parte a carico dello Stato, è valutato nell'ammontare complessivo di lire 750 miliardi, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comprensivo delle somme già disposte ed erogate ai sensi ed in applicazione della legge 16 maggio 1989, n. 184, e fermo restando l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.
2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate nell'ambito del PRORA, ivi comprese le spese per le attività di cui all', comma 1, lettera a), resta autorizzata la spesa di lire 40 miliardi annui da erogare al CIRA, a valere sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-06-10;305#art-4