Art. 1

In vigore dal 8 set 1998
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare l', comma 7, ove si prevede che con il regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge n. 184 del 1989, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all' della legge stessa, con abrogazione della legge n. 184 del 1989 a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento; Visti gli ordini del giorno approvati dalle commissioni riunite 5 e 10 del Senato (0/14/2071-B/5 e 10 e 0/12/2071/B/5 e 10) il 25 luglio 1997, in sede di discussione del disegno di legge 2071/B, poi approvato definitivamente come legge n. 266 del 7 agosto 1997, recanti impegni per il Governo in ordine a specifici principi e criteri per la redazione del regolamento di cui all', comma 7; Viste le audizioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Sottosegretario a1lo stesso dicastero svolte presso la X commissione permanente della Camera dei deputati in data 24 e 31 marzo 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4./31890/4.23.28 del 9 giugno 1998; Adotta il seguente regolamento: . 1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali, di seguito denominato PRORA, di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979, come aggiornato ai sensi delpresente articolo e dell', prevede, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori aeronautico e spaziale e in coerenza con i relativi piani nazionali: a) l'attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni, formazione del personale nei settori medesimi, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali; b) la realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle attività di cui alla lettera a). 2. L'attuazione del PRORA resta affidata al Centro italiano ricerche aerospaziali S.p.a., di seguito denominato CIRA, di cui alla delibera CIPE del 20 luglio 1979, la cui sede legale e le cui strutture operative permangono nelle località ove hanno luogo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mantenimento del predetto affidamento è subordinato: a) alla modifica della struttura societaria, prevedendo, anche in attuazione dell', comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266, una prevalente partecipazione dello Stato o di enti pubblici nel capitale sociale e nel consiglio di amministrazione, nonché all'approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un nuovo statuto della società, predisposto dal CIRA S.p.a., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo criteri di snellimento degli organi sociali e disponendo la nomina, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Presidente del collegio sindacale della società; b) all'approvazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un aggiornamento del PRORA, sulla base di una proposta definita dai nuovi organi sociali di cui alla lettera a) entro novanta giorni dal loro insediamento, in conformità al piano spaziale nazionale e tenendo conto delle prospettive del settore aerospaziale europeo. 3. La realizzazione del PRORA è sottoposto a valutazione della compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti; le opere da esso previste sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. I beni strumentali realizzati dal CIRA con i contributi di cui al presente regolamento fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio disponibile dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-06-10;305#art-1

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