Art. 3
Entrata in vigore
In vigore dal 22 mag 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 giugno 1998
Il Ministro della sanità Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 66
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-06-01;518#art-3