Art. 1
In vigore dal 22 mag 1999
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'articolo 9 che conferisce al Ministero della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;
Vista la direttiva 96/4/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente la disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, concernente la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, concernente il regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 95/3/CE;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche;
Sentita la commissione tecnicoconsultiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 gennaio 1998, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. L'articolo 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti e dei bambini.".
2. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono sostituite dalle seguenti:
" d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;".
3. All'articolo 6 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo il comma 2 viene inserito:
"2-bis. Nell'etichettatura dei prodotti di cui all', può essere indicata:
a) la quantità media di nutrienti elencati all'allegato III qualora detta dichiarazione non sia già effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali, di cui all'allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi elencati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15% dei valori di riferimento medesimi.".
4. Gli allegati del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-06-01;518#art-1