Art. 2
Criteri e modalità per la stipula
In vigore dal 7 ago 1998
1. Per i fini di cui all', le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono le modalità di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica. I professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento.
3. I contratti di cui all' sono stipulati dal rettore secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali; hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni. Non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-05-21;242#art-2