Art. 1
Finalità dei contratti d'insegnamento
In vigore dal 7 ago 1998
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 dicembre 1997, n. 158/96;
Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, relativa all', comma 1, in quanto dalle disposizioni di cui all'articolo 25, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si evince l'esclusione dell'applicazione della norma ai dipendenti di università italiane;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.14/31890/4.23.27 del 21 maggio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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Finalità dei contratti d'insegnamento
1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.
2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 è comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-05-21;242#art-1