Art. 3
In vigore dal 13 ago 1998
1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 19 giugno 1998; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 19 giugno 1998, non conformi al presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 aprile 1998
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-30;250#art-3