Art. 1
In vigore dal 13 ago 1998
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
Vista la direttiva n. 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva n. 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 95/2/CE concernente gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la decisione n. 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente il mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici;
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 maggio 1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 24 ottobre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue:
a) all'articolo 10:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.";
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.";
b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. La presenza di un edulcorante è ammessa:
a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.".
c) all'articolo 15:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.";
2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi.";
d) l'allegato VIII, concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego, è modificato ed integrato come segue:
1) le parole "Vitamine e preparati dietetici" riportate nella colonna "Prodotti alimentari", sono sostituite dalle seguenti: "Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare";
2) alle voci E 950, E 951, E 952, E 954, E 957, E 959, le diciture riportate nelle colonne "Denominazioni", "Prodotti alimentari" e "Dosi massime di impiego" sono integrate dalle diciture riportate nelle corrispondenti voci dell'allegato II del presente decreto;
e) nell'allegato IX, concernente gli additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'articolo 15, comma 3, dopo la voce "E 407 carragenina", è inserita la voce "E 407a Alghe Euchema trasformate", che deve possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato III del presente decreto;
f) l'allegato XVIII, concernente l'elenco dei prodotti tradizionali italiani a base di carne, è sostituito dall'allegato IV del presente decreto.
Storico versioni
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