Art. 2

In vigore dal 6 gen 1999
1. Il comma 2 dell'art. 25 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, è sostituito dal seguente: " 2. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti: biologia e genetica dei virus animali; infezioni da arbovirus e virosi esotiche; infezioni da enterovirus e virus enteritogeni; infezioni da retrovirus; infezioni da virus epatitici; infezioni virali dell'apparato respiratorio; infezioni virali persistenti e da virus lenti; malattie degenerative del sistema nervoso ad etiologia virale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 aprile 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998 Registro n. 270 Sanità, foglio n. 115
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-02;443#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo