Art. 2
In vigore dal 6 gen 1999
1. Il comma 2 dell'art. 25 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, è sostituito dal seguente:
" 2. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:
biologia e genetica dei virus animali;
infezioni da arbovirus e virosi esotiche;
infezioni da enterovirus e virus enteritogeni;
infezioni da retrovirus;
infezioni da virus epatitici;
infezioni virali dell'apparato respiratorio;
infezioni virali persistenti e da virus lenti;
malattie degenerative del sistema nervoso ad etiologia virale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 aprile 1998
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998
Registro n. 270 Sanità, foglio n. 115
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-02;443#art-2