Art. 1

In vigore dal 6 gen 1999
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il "Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell', comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità"; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, in base al quale l'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519; Visto, inoltre, l'articolo 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 754 del 1994, che include il citato articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, tra le disposizioni che disciplinano attualmente l'Istituto superiore di sanità; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le proposte approvate dal comitato scientifico del predetto Istituto, nella seduta del 3 aprile 1997, relativamente alla costituzione di due nuovi reparti nei laboratori di epidemiologia e biostatistica e di virologia; Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio che ha espresso il proprio favorevole avviso nella seduta del 12 dicembre 1996; Viste le deliberazioni n. 1 e n. 2 allegate al verbale n. 193 del 17 aprile 1997 del comitato amministrativo del citato Istituto, circa le proposte in argomento; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso il 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate con nota prot. n. 40462/SP 1.3 in data 12 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, è sostituito dal seguente: " 2. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti: analisi dei dati epidemiologici; epidemiologia clinica; indagini campionarie di popolazione; indicatori per la sorveglianza sanitaria; malattie infettive; malattie non infettive; metodologie e modelli biostatici; sistemi informativi epidemiologici; valutazione dei servizi e pianificazione; AIDS e malattie sessualmente trasmesse".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-02;443#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo