Art. 3
Liberazione in via di urgenza di bande di frequenze
In vigore dal 7 mag 1998
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, citato all', comma 1, lettera b), punto 2, in caso di urgenza di liberazione di bande di frequenze da parte del Ministero della difesa anticipata rispetto ai tempi necessari per l'attuazione del procedimento di cui all', le imprese interessate, singolarmente ovvero congiuntamente, possono intervenire direttamente con impegno economico o con intervento tecnico, anche provvisorio, nelle more della determinazione del complesso degli oneri e della loro ripartizione. La congruità delle spese così anticipate viene accertata da parte del Ministero della difesa, ai fini del loro scomputo al momento della ripartizione degli oneri, sulla base degli acquisti o degli approvvigionamenti analoghi effettuati dal Ministero stesso. La procedura di cui al presente articolo ha corso solo dopo che le imprese che intendono attivarla accettino preventivamente di adeguarsi a quanto disposto dal presente regolamento.
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