Art. 2

Procedimento

In vigore dal 7 mag 1998
1. Ai fini della determinazione della quota annuale di partecipazione agli oneri di ciascuna impresa vengono innanzitutto individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano, tenendoli distinti in relazione ai diversi sistemi di comunicazioni per il cui espletamento sono disposte le modifiche al piano e le conseguenti liberazioni delle bande di frequenze. Gli oneri riferiti a ciascun anno vengono quindi ripartiti tra le imprese. 2. Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio radiomobile in tecnica DCS 1800, gli oneri sono ripartiti, per metà, proporzionalmente all'ampiezza delle bande di frequenze assegnate all'imprese e, ove la assegnazione riguardi solo una parte del territorio nazionale, con riduzione in funzione della popolazione coperta; per l'altra metà, in funzione del fatturato complessivo derivante dalla offerta al pubblico dei servizi di comunicazione in tecnica numerica (GSM 900 e DCS 1800) rispetto al corrispondente mercato di riferimento, costituendo il sistema DCS 1800 una evoluzione tecnologica del sistema GSM 900. 3. Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio radiomobile con sistema GSM 900 gli oneri sono ripartiti con il medesimo criterio sopra indicato per il sistema DCS 1800. 4. In ogni caso, al fine di rendere equa la ripartizione degli oneri, per le imprese beneficiarie delle assegnazioni che non offrono il servizio al pubblico l'ampiezza di banda assegnata viene convenzionalmente valutata doppia in quanto dette imprese non partecipano alla ripartizione degli oneri in funzione del fatturato. 5. Il Ministero delle comunicazioni trasmette ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, i dati relativi alle assegnazioni delle bande di frequenze, al fatturato delle imprese nonché quello del mercato di riferimento. 6. Il Ministero della difesa determina il complesso degli oneri derivantigli per ciascuna gamma di frequenze e la loro suddivisione in esercizi finanziari in quote per quanto possibili costanti nel caso che la liberazione avvenga su un arco pluriennale. Nel caso di diminuita disponibilità di spettro, la spesa è pari al maggior costo derivante dallo svolgimento dei servizi di telecomunicazione con altri mezzi ovvero su altre gamme di frequenze relativamente agli impianti o sistemi già di pianificata realizzazione e a quelli di cui è realisticamente ipotizzabile lo sviluppo e la realizzazione nell'arco di anni quindici. Alla scadenza di tale arco temporale, qualora perdurasse l'impossibilità di compensare con assegnazione di banda le residue necessità di spettro direttamente collegate alle liberazioni effettuate, il Ministero della difesa rideterminerà la suddetta spesa sulla base di medesimi criteri e relativamente ad un ulteriore arco di anni quindici. 7. Il Ministero della difesa comunica gli oneri, come sopra individuati e suddivisi in esercizi finanziari, al Ministero delle comunicazioni che determina le quote annuali, provvisorie e definitive, di ciascuna impresa. 8. Il Ministero della difesa individua, in alternativa anche parziale, i materiali ed i servizi sostitutivi che le imprese possono fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa precisando gli importi corrispondenti a ciascuna fornitura. Per la aggiudicazione il Ministero della difesa svolge, sulla base degli appositi disciplinari di fornitura, una negoziazione ristretta alle predette imprese. Nessuna impresa può aggiudicarsi forniture eccedenti la propria quota provvisoria di partecipazione commisurata all'importo relativo all'insieme dei materiali e dei servizi sostitutivi individuati. Gli importi indicati in corrispondenza di ciascuna fornitura aggiudicata vengono detratti dal complesso degli oneri determinati. Gli eventuali oneri residui, relativi alle forniture non aggiudicate con la predetta negoziazione, vengono computati insieme a quelli per i quali non siano stati individuati i materiali ed i servizi sostitutivi al fine di ripartirli tra le imprese secondo la rispettiva quota definitiva di partecipazione agli oneri, secondo il disposto del comma 9. 9. Il Ministero delle comunicazioni ripartisce gli oneri tra le imprese sulla base della quota definitiva di partecipazione alle spese di ciascuna impresa e stabilisce gli eventuali conguagli tra le imprese per l'anno. Le imprese versano la somma di rispettiva competenza nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.2.2. "prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capitolo 3458) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Le somme pagate vengono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, con destinazione vincolata. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Procedimento (Art. 2 Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.) — Testo vigente | Portale Normativo