Art. 3
In vigore dal 5 mag 1998
1. Il Ministro dell'interno, su proposta del collegio di cui all', sentito il consiglio di amministrazione, determina annualmente i programmi del Servizio di controllo interno, specificando i relativi parametri di riferimento. Con le stesse modalità il Ministro può aggiornare i programmi nel corso dell'anno.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Ministro dell'interno determina, altresì, i parametri di riferimento dell'attività di verifica rimessa allo stesso Ministro ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, all'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 marzo, il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e i direttori generali presentano al Ministro dell'interno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dagli uffici di livello dirigenziale dipendenti nei settori esclusi dai programmi del Servizio di controllo interno di cui al comma 1. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno.
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