Art. 1
In vigore dal 5 mag 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 11 maggio 1995, n. 588, con il quale è stato adottato il regolamento di disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno;
Considerata la necessità - fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 - di prevedere la istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di un servizio di controllo interno;
Visto l'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2113 del 4 marzo 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. È istituito il Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro dell'interno.
2. Il Servizio di cui al comma 1 verifica, nei settori amministrativocontabili e di gestione patrimoniale delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buono andamento dell'azione amministrativa, e accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.
Storico versioni
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