Art. 4

In vigore dal 27 mar 1998
1. La detrazione non è riconosciuta in caso di: a) violazione di quanto previsto all', commi 1 e 2; b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall', comma 3, limitatamente a questi ultimi; c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'; d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 febbraio 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102
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Art. 4 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. — Testo vigente | Portale Normativo