Art. 4
In vigore dal 27 mar 1998
1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all', commi 1 e 2;
b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall', comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell';
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 1998
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102
Storico versioni
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