Art. 2

In vigore dal 10 ago 2002
1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-02-18;41#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo