Art. 2
Norme generali
In vigore dal 10 ott 1998
1. I veicoli blindati possono, nel caso di allestimento su veicolo base già carrozzato, derivare da veicoli base classificati in una delle categorie internazionali riportate all' del presente decreto; oppure, in caso di allestimenti su veicoli base non carrozzati da veicoli base, autotelaio, scudati, classificati nelle rispettive categorie di appartenenza; oppure essere di nuova o totale costruzione. In tutti i casi, i veicoli blindati, ad allestimento finale eseguito, debbono essere classificati nelle rispettive categorie previste dall' del presente decreto secondo le prescrizioni di cui all'.
2. La categoria di appartenenza e le relative caratteristiche tecniche, dei veicoli blindati possono differire da quelle dell'autoveicolo da cui traggono origine, purchè rispondenti alle norme, in vigore alla data di presentazione delle domande di approvazione dei veicoli stessi, come previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Nel caso in cui il veicolo blindato derivi da un veicolo già omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla omologazione del veicolo base, opportunamente aggiornata in esito alle visite e prove per l'approvazione finale.
4. Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive CEE parziali recepite nell'ordinamento nazionale valgono, nel caso di veicoli della categoria M1, le deroghe previste dall'allegato XI alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli e dei loro rimorchi, e nel caso dei veicoli diversi da quelli di categoria M1, le deroghe riportate in allegato I al presente decreto.
5. I veicoli blindati devono rispondere, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, anche alle caratteristiche costruttive specifiche di cui agli allegati II, III, IV, V e VI al presente decreto.
Storico versioni
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