Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 10 ott 1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 71, comma 2, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993; Visto l'articolo 232 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993; Visto l'articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992; Visto l' del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione stradale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con veicoli blindati; Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione di studio all'uopo predisposta con decreto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la partecipazione di enti di Stato civili e militari, associazioni dei costruttori nonché delle categorie di utenza interessate; Visto che il Ministero dell'ambiente, cui è stato sottoposto il decreto, con nota n. 2513/SIAR/96 del 10 luglio 1997, non ha presentato osservazioni di sorta; Esperita la procedura di cui all'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996, nel quale si invita a riconsiderare responsabilmente le scadenze temporali previste dalle disposizioni transitorie; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 01226 del 6 marzo 1997); Adotta il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di cui all'articolo 47 del codice della strada, comma 1, lettera g) ed i), e comma 2, lettere: b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone; c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all'allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente: autoveicoli blindati per trasporto valori; autoveicoli blindati per trasporto di cose; d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati. 2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-02-03;332#art-1

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