Art. 6

Riscossione canoni già maturati

In vigore dal 15 apr 1998
1. I canoni maturati e non riscossi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti, in aggiunta al canone determinato ai sensi del presente decreto, in ventiquattro rate mensili senza interessi.
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Riscossione canoni già maturati (Art. 6 Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b) , della legge 1 dicembre 1986, n. 831.) — Testo vigente | Portale Normativo