Art. 6 · Riscossione canoni già maturati

Art. 6

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Riscossione canoni già maturati

In vigore dal 15 apr 1998
1. I canoni maturati e non riscossi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti, in aggiunta al canone determinato ai sensi del presente decreto, in ventiquattro rate mensili senza interessi.
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