Art. 7
Formazione ed approvazione delle graduatorie
In vigore dal 9 apr 1998
1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quante sono i profili professionali individuati nel bando di concorso.
3. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio, l'età.
4. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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