Art. 3
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso
In vigore dal 9 apr 1998
Possesso dei requisiti
ed esclusione dal concorso
1. Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le vacanze, almeno quattro anni di effettivo servizio.
2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.
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