Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 12 feb 1998
1. Per un periodo di sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la presentazione di domanda di omologazione o di autorizzazione sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1983, citato nelle premesse. 2. Le apparecchiature omologate o autorizzate sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale citato nel comma 1 possono continuare ad essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni. 3. Trascorso il periodo di cui al comma 1, sono abrogati il decreto ministeriale 5 luglio 1983 ed il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, n. 126, citati nelle premesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 1997 Il Ministro: Maccanico Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997 Registro n. 8 Comunicazioni, foglio n. 165
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