Art. 6
Procedura di omologazione
In vigore dal 12 feb 1998
1. La procedura di omologazione degli apparecchi telefonici definiti al comma 2 dell' è descritto nel decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.
2. Ai fini del rilascio del certificato di omologazione sono validi anche i rapporti di prova rilasciati da laboratori di altri Paesi della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) accreditati ai sensi delle norme EN 45001 e EN 45002 o ISO 25 e ISO 38, compilati, per quanto riguarda la norma ETSI I-ETS 300 235, su modulari pubblicati dalla CEPT.
3. I rapporti di prova, in originale od in copia debitamente autenticata, devono essere allegati alla domanda di omogolazione e devono dimostrare la piena conformità alla regola tecnica allegata al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1997-12-04;501#art-6