Art. 4
In vigore dal 3 mar 1998
1. All', comma 1, del decreto ministeriale 10 magio 1994, n. 415, alla lettera i), dopo la parola "formali" sono aggiunte le parole "nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie".
2. All', comma 1, del citato decreto, alla lettera n), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnicoeconomiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali".
Storico versioni
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